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Incidente stradale
L’incidente stradale è definito dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
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1 Classificazione
2 Italia
2.1 Dati statistici
2.2 Aspetti legali
2.3 Procedure
2.4 Soccorso
3 Note
4 Bibliografia
5 Voci correlate
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni

Classificazione

Con riferimento alle conseguenze, gli incidenti stradali si classificano in:

mortali;
con feriti;
con danni al patrimonio.

Con riferimento alla dinamica, gli incidenti stradali si dividono in:

tamponamento;
urto frontale;
urto laterale;
urto frontale – laterale;
investimento;
urto contro ostacolo;
fuoriuscita dalla sede stradale.

Italia
Dati statistici

Automobile ribaltata in seguito ad uno sbandamento ad alta velocità

L’ISTAT tiene conto delle informazioni fornite dall’ACI per quanto concerne il numero dei veicoli circolanti, e dalle Forze di Polizia limitatamente agli incidenti con feriti e agli incidenti mortali, ovvero quando avviene un decesso entro 30 giorni dall’evento. Non vengono considerati gli incidenti con solo danni patrimoniali e quelli in cui non vi è stato intervento dell’autorità.

Dall’introduzione della patente a punti (1 luglio 2003) gli incidenti stradali hanno avuto una lenta ma costante diminuzione.[1][2]
anno incidenti morti feriti [3]
2000 256.546 7.061 360.013
2001 263.100 7.096 373.286
2002 265.402 6.980 378.495
2003 252.271 6.563 356.475
2004 243.490 6.122 343.179
2005 240.011 5.818 334.858
2006 238.124 5.669 332.955
2007 230.871 5.131 325.850
2008 218.963 4.731 310.739
2009 215.405 4.237 307.258
2010 211.404 4.090 302.735
Aspetti legali

Oltre a recepire la citata definizione della Convenzione di Vienna, il codice della strada italiano considera incidenti stradali anche quelli da cui derivino solo danni a cose.

Circa le competenze di intervento di soccorso e quelle giudiziarie ed amministrative connesse, l’articolo 11 del codice della strada elenca le funzioni di polizia stradale, tra le quali viene inclusa anche la rilevazione degli incidenti stradali.

L’articolo 12 prevede che gli organi preposti ad intervenire sugli incidenti stradali siano:

in via principale la specialità di Polizia Stradale della Polizia di Stato;
i Carabinieri;
la Guardia di Finanza;
corpi e servizi di Polizia provinciale nell’ambito del territorio di competenza;
corpi e servizi di Polizia Municipale nell’ambito del territorio di competenza;
funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di polizia stradale;
corpo di Polizia penitenziaria in relazione ai compiti d’istituto;
Corpo Forestale dello Stato in relazione ai compiti d’istituto.

Una consolidata giurisprudenza prevede che la morte a seguito di incidente stradale sia punita come omicidio colposo, che anche con l’aggravante della colpa cosciente, arriva a quattro di reclusione. Colpa cosciente significa che manca l’accettazione da parte dell’agente dell’evento possibile, e c’è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. Per anni si è dibattuto sul fatto che il reato non si possa perseguire con le pene dell’omicidio volontario perché mancano dolo o colpa grave, ovvero che le pene dell’omicidio colposo sono troppe esigue per avere una funzione deterrente, e se commisurate al valore di una vita umana persa.
La prima sentenza di senso opposto arriva dalla Corte di Assise di Milano (Sentenza del 1 febbraio 2012), che ha perseguito un incidente stradale con 14 anni di reclusione per omicidio volontario.

Una legge di iniziativa popolare istituisce l’omicidio stradale, una dedicata figura di reato che ha pene intermedie fra l’omicidio volontario e quello colposo, e prevede l’arresto in flagranza di reato, l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto “ergastolo della patente”).
La proposta persegue soltanto la guida sotto effetto di alcool o stupefacenti, non le morti e omissioni di soccorso causate da guidatore che era in grado di intendere e di volere
Altri ddl propongono l’introduzione del sequestro patrimoniale per alimentare il fondo di solidarietà delle vittime della strada, che interviene per risarcire i danni da parte di quanti non si sono assicurati.
Procedure

In caso di incidente stradale, in Italia è obbligatorio fermarsi e prestare soccorso agli eventuali infortunati; tale obbligo, salvo quanto previsto dall’articolo 593 del codice penale, ricade sui soggetti che a qualsiasi titolo abbiano avuto un comportamento ricollegabile all’incidente. L’obbligo ha la sua origine nella punibilità penale della mancata prestazione di soccorso (poiché, in questo caso, si configura il reato di omissione di soccorso: articolo 189/6°-7° del Codice della Strada).

Un eventuale errore nell’intervento, che causi all’infortunato lesioni maggiori o aggravio di quelle già patite, genera responsabilità civili e penali in capo a chi, sia pure in buona fede, compia azioni erroneamente ritenute opportune. Per questo, nel caso vi siano feriti o contusi, prima di intervenire è opportuno concordare il da farsi con i servizi di assistenza sanitaria telefonica (118) e seguire le loro istruzioni. In ogni caso, anche senza feriti, occorre rimuovere il prima e per quanto possibile qualsiasi potenziale fonte di pericolo per la circolazione degli altri veicoli ed esporre gli appositi segnali (“triangolo”).

In caso di accordo fra i conducenti dei veicoli coinvolti, è ammessa la conciliazione immediata fra le parti attraverso la redazione di un modulo convenzionalmente predisposto dalle compagnie di assicurazione e nel quale le parti concordano su quanto avvenuto e sulle rispettive responsabilità; il cosiddetto “modulo blu”, contenente la “constatazione amichevole” o Convenzione indennizzo diretto (CID), permette di velocizzare le procedure per il risarcimento.
Soccorso
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Primo soccorso.

Tenere a mente che, se non si è esperti e sicuri delle tecniche di soccorso che si mettono in atto, è bene non fare nulla, limitandosi ad aspettare i soccorsi.

In caso di incidente stradale:

è bene non rimuovere il casco ai motociclisti, a meno che non si sia padroni della tecnica necessaria; infatti, i danni possono essere abbastanza gravi se questo non viene fatto correttamente (ad esempio si rischia di spostare qualche vertebra o di causare tetraplegia).;
non dare da bere all’infortunato (si rischia il soffocamento in caso di trauma alle vie aeree).
Se la vittima ha subito lesioni dovute a perforazioni e l’oggetto è rimasto all’interno della ferita, non va rimosso: l’oggetto stesso potrebbe fare da ostacolo per il flusso sanguigno e toglierlo potrebbe portare alla fuoriuscita di sangue e alla conseguente morte per dissanguamento.[4]

Se si è verificato un grave incidente, non bisogna spostare la vittima che ha subito il trauma (e, ovviamente, si deve evitare che la vittima si muova da sola), a meno che questo non sia assolutamente necessario per proteggerla da ulteriori pericoli; infatti, eventuali ossa rotte all’interno (non visibili all’esterno) possono portare alla lacerazione dei tessuti interni. Nel caso si sposti il malcapitato, bisogna comunque

mantenere in asse la colonna vertebrale, evitando torsioni o rotazioni che potrebbero danneggiare il midollo spinale;
immobilizzare la parte in cui si sospetta ci sia una frattura.

Si può:

Tenere cosciente l’infortunato e cercare di tranquillizzarlo
Slacciare il cinturino del casco e aprire la visiera[5]

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Attestato di rischio
L’attestato di rischio è un documento nel quale è indicato il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione Rca per autoveicoli e motoveicoli. In caso di tariffa Bonus Malus sono indicate le classi di provenienza e di assegnazione attribuite da ciascuna impresa in base a regole interne. Inoltre, per garantire omogeneità di trattamento in caso di cambiamento di compagnia, viene indicata anche la classe di conversione universale (CU), che viene calcolata secondo parametri fissi e uguali a tutte le compagnie[1].
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1 Tabella sinistri
2 Validità dell’attestato di rischio
3 Obblighi della compagnia
4 Note
5 Voci correlate

Tabella sinistri

Il provvedimento ISVAP 2590 del 08/02/2008 ha introdotto una novità rispetto al passato: sono stati eliminati i sinistri “con riserva”, cioè quelli in corso di definizione di responsabilità[2]. I sinistri riportati nell’attestato di rischio sono pertanto suddivisi in due categorie: sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dal documento.
Validità dell’attestato di rischio

Tale ha validità di cinque anni. L’articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l’articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”[3].

La norma prevede che – per i cinque anni successivi al suo rilascio – l’attestato di rischio conseguito mantiene la propria validità. Il proprietario del veicolo e gli eventuali comproprietari (e non l’assicurato) conservano la medesima sinistrosità pregressa e la stessa classe di merito in sede di stipula di un nuovo contratto relativo allo stesso mezzo assicurato, o ad un altro mezzo acquistato (in quest’ultimo caso, solo se c’è stata cessazione del rischio sul mezzo precedente).

Se la stipula avviene dopo più di cinque anni dalla scadenza dell’attestato, l’assicurato sarà assegnato alla classe di ingresso prevista dalla compagnia.
Obblighi della compagnia

La compagnia assicuratrice deve inviare l’attestato al domicilio del contraente anche se il contratto prevede il tacito rinnovo o se il contraente abbia già dato disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Oltre a ciò, l’attestato di rischio deve includere:

la denominazione dell’impresa assicuratrice
la firma dell’assicuratore
il nome del contraente
il numero della polizza
la formula tariffaria
la data di scadenza della polizza

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Fondiaria-SAI S.p.A. (spesso abbreviato in Fonsai) è un gruppo assicurativo italiano con sede a Torino controllato da Unipol Gruppo Finanziario, tramite una partecipazione dell’81% in Premafin Finanziaria – Holding di Partecipazioni S.p.A. acquisita il 19 giugno 2012.

Il gruppo Fondiaria SAI, composto da oltre 100 aziende tra controllate e collegate, si colloca al secondo posto fra le compagnie assicurative italiane, dopo Generali.

Dal 1 gennaio 2013 è prevista, sotto la regia ed il controllo di Unipol Gruppo Finanziario, la fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai di Premafin, Milano Assicurazioni (società già controllata da La Fondiaria fin dal 1984, quindi entrata nel perimetro del gruppo con la fusione per incorporazione della compagnia fiorentina nella SAI di Ligresti nel 2002) e Unipol Assicurazioni.
Indice

1 Storia
2 Principali aziende del gruppo
2.1 Assicurativo
2.2 Bancassicurazione
2.3 Bancario
2.4 Immobiliare, agricolo, servizi, credito
3 Azionariato
4 Collegamenti esterni
5 Note

Storia

Palazzo della Fondiaria Sai in Piazza della Libertà a Firenze

Fondiaria SAI è nata nel dicembre 2002 a Firenze, dopo che la Società Assicuratrice Industriale S.p.A. ha acquistato “La Fondiaria” S.p.A., e la successiva fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Dal 21 dicembre 2009 la sede legale del gruppo è stata trasferita a Torino.[1]

A seguito delle catastrofiche perdite registrate negli esercizi 2009-2011 (a livello consolidato: ca. 400 milioni nel 2009, ca. 900 milioni nel 2010, oltre 1 miliardo nel 2011, per via delle rivalutazioni per complessivi 1.200 milioni delle riserve tecniche), Fondiaria-Sai è stata costretta ad una duplice ricapitalizzazione: una da 450 milioni nell’estate del 2011, ed una da 1.100 milioni (a fronte di una capitalizzazione di borsa di circa 250 milioni che è stata praticamente azzerata) nell’estate 2012; quest’ultima in concomitanza con un aumento di capitale di eguale importo della nuova controllante Unipol Gruppo Finanziario.
Principali aziende del gruppo
Assicurativo

Fondiaria Sai, con le divisioni SAI e Fondiaria
Milano Assicurazioni, con le divisioni Milano, Nuova Maa, Sasa, La Previdente e Italia, (partecipazione 60,36%)
Dialogo Assicurazioni, compagnia di assicurazione diretta
Liguria Assicurazioni, e Liguria Vita
SIAT (partecipazione 87,82%)
Europa Tutela Giudiziaria
Pronto Assistance

Bancassicurazione

EffeVita
Popolare Vita (partecipazione 50% + 1 azione), dal 1 gennaio 2008 (Novara Vita è stata fusa per incorporazione in Popolare Vita)
BIM Vita (partecipazione 50%)
Fondiprev
Capitalia Assicurazioni (partecipazione 51%)
Novara Assicura
Systema Assicurazioni

Bancario

BancaSai
Sai Mercati Mobiliari Sim
Sai Asset Management Sgr (ora AcomeA Sgr – uscita dal perimetro del gruppo)
Sai Investimenti Sgr (partecipazione 80%)
Finitalia S.p.A.

Immobiliare, agricolo, servizi, credito

Quintogest [1], prestiti garantiti (partecipazione 66%)
Immobiliare Lombarda (partecipazione 59,53%)
Saiagricola
Pronto Assistance Servizi, SCAI (Società di Consulenza Aziendale per l’Informatica), Uniservizi
Fondiaria–SAI Servizi Tecnologici (partecipazione 51%)

Azionariato

Fondiaria Sai Spa è controllata da Premafin Finanziaria Spa Holding di Partecipazioni che ne detiene il 47,362% delle azioni tramite:

direttamente – 36,900%
Finadin Spa – 2,927%
Sai Holding Italia Spa – 0,958%
Milano assicurazioni – 6,000%
Fondiaria Sai Spa (azioni proprie) – 0,577

Premafin, come Fondiaria Sai, è quotata sulla Borsa Italiana: PF

Premafin è la finanziaria controllata dalla famiglia Ligresti che controlla 46,6% del capitale ma detiene il 50,007% dei diritti di voto grazie ad un patto di sindacato.[2].

Premafin è controllata da un patto di sindacato stipulato tra società riconducibili a Salvatore Ligresti e ai suoi tre figli.

Il gruppo Starlife controlla il 17,613% della finanziaria tramite Sinergia Holding di Partecipazioni Spa (10,112%), controllata direttamente da Starlife SA, e Immobiliare Costruzioni IM.CO. Spa (7,501%), controllata da Starlife SA tramite Sinergia.

I tre figli di Salvatore Ligresti controllano il 29% della società tramite tre holding lussemburghesi:

Giulia Maria Ligresti tramite Canoe Securities SA
Gioacchino Paolo Ligresti tramite Limbo Invest SA
Jonella Ligresti tramite Hike Securities SA

Ciascuno possiede un 9,687% della società ma tutte le quote sono intestate alla fiduciaria Compagnia Fiduciaria Nazionale Spa

Dopo l’aumento di capitale di Premafin riservato a Unipol Gruppo Finanziario (per 339,5 milioni di euro), la holding bolognese è divenuta proprietaria dell’81% della controllante di Fonsai (Unipol è stata esentata dall’OPA per non concedere privilegi ai vecchi amministratori). I Ligresti sono stati definitivamente estromessi con le indagini del tribunale penale di Milano (per un aggiotaggio compiuto nel 2010 con l’aiuto di Vincent Bolloré, finanziere francese) e con il fallimento di Im.Co. e Sinergia: un pacchetto del 20% delle azioni Premafin è così passato nelle mani del custode penale, mentre un altro della stessa consistenza è stato sequestrato dal curatore fallimentare.

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